Page 17 - Procedura Whistleblowing
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Segnalazione di sospetti-whistleblowing

11 Contenuto delle segnalazioni

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile della Funzione incaricata di procedere alle
dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il
contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
▪ Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito

dell’organizzazione
▪ Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
▪ Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
▪ Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
▪ L’indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
▪ L’indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
• Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

12 Obblighi di riservatezza

L’Art. 12 del D.Lgs n.24 “Obbligo di riservatezza “ impone regole ben precise per coloro che ricevono e gestiscono le
segnalazioni e nei vari ambiti della gestione delle stesse che sono:
• Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse
• L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente,

tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone
diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali
dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
• Nell'ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti
previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale
• Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata
fino alla chiusura della fase istruttoria
• Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione,
anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla
rivelazione della propria identità
• È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati,

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