Page 19 - Procedura Whistleblowing
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Segnalazione di sospetti-whistleblowing

settore pubblico e i soggetti del settore privato, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo
idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo
regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure
appropriate a tutela dei diritti e delle libertà' degli interessati.
• I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione
delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.Lgs n.24 (condivisione del canale) , determinano in modo
trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in
materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del
decreto legislativo n. 51 del 2018.
• I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione
delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza
adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto
ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

14 Conservazione della documentazione

L’ Art. 14 del D.Lgs n.24 “Conservazione della documentazione” detta le condizioni per una corretta gestione della
documentazione inerente alle segnalazioni :
• Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al

trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione
dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del
D.Lgs n.24 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018
• Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la
segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante
registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso
di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante
la propria sottoscrizione
• Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non
registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del
personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione
mediante la propria sottoscrizione
• Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il
personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto
mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di
verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria
sottoscrizione

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