Page 20 - Procedura Whistleblowing
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Segnalazione di sospetti-whistleblowing

15 Misure di protezione

Condizioni per la protezione
L’Art. 3 “ Ambito di applicazione soggettivo “ indica le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del
settore pubblico o privato legittimate a segnalare eventuali violazioni e che sono state trattate al punto 2 della procedura
in esame.
L’Art. 16 del D.Lgs n.24 “Condizioni per la protezione della persona segnalante” stabilisce che per queste persone sono
previste misure di protezione quando ricorrono le seguenti condizioni:
• Al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la

persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate,
divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'Art.1 del D.Lgs n.24
• La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto nelle modalità trattate per le
segnalazioni interne ed esterne
• I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini
della sua protezione
• Salvo quanto previsto dall'Art. 20 (limitazioni della responsabilità), quando è accertata, anche con sentenza di primo
grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i
medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo
stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona
segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare
• La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o
contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito
ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti
dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 (Condizioni per l'effettuazione della
segnalazione esterna)

Le misure di protezione consistono in:
• Divieto di ritorsione
• Misure di sostegno
• Protezione dalle ritorsioni
• Limitazioni delle responsabilità

16 Divieto di ritorsione

L’Art. 17 “ Divieto di ritorsione”, che è una misura di protezione stabilisce che :

• Gli enti o le persone legittimate a segnalare eventuali violazioni non possono subire alcuna ritorsione
• Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto

l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone
legittimate a segnalare, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della

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