Page 23 - Procedura Whistleblowing
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Segnalazione di sospetti-whistleblowing

contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i
provvedimenti di propria competenza
• Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto
di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e
all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del D. Lgs n.24. Al fine di regolare tale
collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro
• Gli atti assunti in violazione dell'Art.17 (divieto di ritorsione) sono nulli. Le persone soggetti pubblici e privati che siano
state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o
contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile
al lavoratore
• L’autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione
giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di
cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'Art. 17 (divieto di ritorsione) e la dichiarazione di nullità
degli atti adottati in violazione del medesimo articolo

20 Limitazioni della responsabilità

Art. 20 Limitazioni della responsabilità
• Non è punibile l'ente o la persona di un soggetto pubblico o privato che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni

coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'Art. 1, comma 3 ( informazioni classificate, segreto
professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) , o relative alla tutela del
diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che
offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi
fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare
la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata
effettuata ai sensi dell'Art.16 (Condizioni per la protezione della persona segnalante)
• Quando ricorrono le ipotesi di cui al punto precedente è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura
civile o amministrativa.
• Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di un soggetto pubblico o privato non incorre in alcuna
responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per
l'accesso alle stesse
• In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa
per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o
contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione

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